Decreto “monnezza” … in tutti i sensi!
Incuriosito dai codici CER (catlogo europeo dei rifiuti), soprattutto quelli con asterisco visto che alla fine del testo non vi erano vignette o note, ho fatto una bella ricerca online. I codici CER sono una classificazione (direttiva europea) dei rifiuti e si dividono in pericolosi e non pericolosi. Il decreto cita i seguenti:Articolo 9.
(Discariche).
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalità dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono – Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle; Serre (SA) – località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.
Non pericolosi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quellidi cui alla voce 19 12 11
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
Pericolosi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
INTERROGAZIONE ORALE H-0391/08per il tempo delle interrogazioni della tornata di giugno 2008a norma dell’articolo 109 del regolamentodi Monica Frassonialla CommissioneOggetto: Decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 (rifiuti)Lo scorso 23 maggio, il governo italiano ha emesso un decreto legge con cui, a causa dell’emergenza rifiuti in Campania, si deroga a numerose norme nazionali che recepiscono le direttive comunitarie, come la 1999/31/CE[1] sulle discariche o la 85/337/CEE[2] sulla valutazione d’impatto ambientale. In particolare, con il decreto in oggetto, si abolisce la distinzione tra rifiuti ammissibili e non, in una discarica per rifiuti non pericolosi, consentendo in pratica il conferimento di rifiuti anche tossici laddove non si potrebbe; si chiamano “impianti” quei luoghi dove i rifiuti in attesa di trattamento vengono stoccati per più di anno (e addirittura oltre i tre), mentre si tratta di discariche di fatto; si consente di realizzare discariche senza barriere geologiche o con barriere geologiche non a norma, e si consente la pratica del mescolamento e della diluizione dei rifiuti.Come intende la Commissione ristabilire il rispetto delle normative europee e porre fine a questo vero e proprio abuso del concetto di stato di emergenza?[1] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.[2] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
Aggiornamento dell’ultimo minuto (17,05):
Proprio ora leggevo la risposta della commissione europea:
In linea di sintesi, il Parlamento Europeo scrive che nonostante sia molto flessibile verso l’Italia, dobbiamo rispettare le normative comunitarie. Qualora il sopracitato decreto si convertisse in legge, l’Europa ancora una volta costituirà una commissione con lo scopo di giudicare l’eventuale non conformità del dell’atto legislativo e di conseguenza un’enessima sanzione.
