L’informatore di polizia, conosciuto maggiormente come confidente, è colui che fornisce informazioni utili all’indagine al di fuori di ogni obbligo giuridico. Egli è contemplato dal nostro ordinamento giuridico: l’art 203 del c.p.p. recita “Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate”. I momenti utili al primo incontro tra l’investigatore e il confidente posso essere un arresto, un controllo amministrativo, una richiesta d’informazioni e molte altre occasioni. Cosa spinge l’informatore a muoversi verso questa direzione? Le cause possono essere diverse. Ad esempio per danaro, per acquisire benevolenza della controparte per vendetta nei confronti di altra persona e molto altro ancora. Ovviamente l’investigatore è sempre alla ricerca d’informazioni e deve attentamente valutare ciò che il confidente li dirà. L’investigatore dovrà fare un analisi della storia del confidente, esaminare il suo vissuto criminale (solitamente l’informatore ha precedenti o comunque non è persona onestissima); soprattutto dovrà stare attento se il confidente ha precedenti di truffa o simili: un precedente del genere crea un forte sospetto sulla veridicità e degli scopi del rapporto.
Comprendere il perché lo fa è all’inizio del percorso di verifica dell’attendibilità. Il confidente nella malavita è sinonimo di traditore, infame e vigliacco: ovviamente lui non vuol sentirsi tale ne essere percepito come tale. Il rapporto che si creerà tra l’investigatore e il confidente sarà segreto, e quest’ultimo deve saperlo mantenere ma dovrà comunque informare il suo superiore di questo rapporto che si è creato, dei rischi e delle minacce e dovrà accompagnare la relazione orale con una nota scritta per trasparenza e perché spesso tramite un procedura particolare si può accedere a dei fondi riservati per particolari operazioni.
La natura del rapporto (se esso economico, benevolenza ecc…) dovrà sin da subito essere messo in chiaro. L’investigatore dovrà spiegare al confidente che un eventuale ricompensa economica sarà soddisfatta solo in seguito a degli elementi soddisfacenti onde evitare informazioni false e conseguente perdita di tempo e di risorse.